Art. 4.
(Accesso alle forme di finanziamento pubblico).

      1. La pubblicazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e di periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere anche organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.